Modulo di Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”)

  1. Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”)
  1. Premesse

AF Motors con sede legale in Sestu, Codice Univoco A4707H7, Partita IVA 02044770929

(di seguito congiuntamente denominate “AF Motors”)

Ha scelto di finalizzare i contratti con la propria clientela in modo elettronico per migliorare il proprio processo.

La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l’utilizzo di firma elettronica avanzata (FEA), una specifica tipologia di firma elettronica disciplinata da diverse fonti normative, tra cui rileva citare: il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., Codice dell’Amministrazione Digitale, c.d. “CAD”, e il DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (di seguito DPCM).

  • Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni (le “Condizioni”), si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel CAD, nonché quelle di cui al DPCM.

  • Soggetto erogatore

Il servizio di FEA viene fornito da AF Motors che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a) delle Regole Tecniche, eroga il suddetto servizio, nell’ambito dei rapporti con la propria clientela.

  • Oggetto del Servizio

 Le presenti Condizioni disciplinano l’erogazione gratuita e facoltativa di una “FEA” da parte di AF Motors per la firma dei contratti con la clientela.

Ai sensi della normativa di riferimento, una firma elettronica si configura come FEA allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:

  1. l’identificazione del firmatario del documento;
  • la connessione univoca della firma al firmatario;
  • il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
  • la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
  • la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
  • l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
  • la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile con un valore probatorio analogo a quello della firma autografa.

Come previsto dalla normativa vigente, l’Informativa FEA, che descrive le caratteristiche del Servizio di firma erogato da AF Motors e le tecnologie su cui questo si basa, sono descritte nell’art 6 del presente modulo nonché pubblicate sul sito internet al link __________.

  • Attivazione del servizio, Identificazione dell’utente, Dichiarazione di accettazione all’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata  (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d)

L’attivazione del Servizio è subordinata all’adesione del Cliente.

Questi dovrà essere preliminarmente identificato da AF Motors che, prima dell’adesione al servizio di FEA, esegue l’identificazione dell’utente mediante un documento d’identità valido.

Tale identificazione è propedeutica all’erogazione della FEA.

L’utilizzo della FEA è possibile solo dopo che il futuro cliente ha accettato le Condizioni contenute nel presente Modulo di adesione al servizio.

  • Descrizione del sistema di Firma Elettronica Avanzata e delle tecnologie utilizzate

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)

La soluzione di firma elettronica adottata da AF Motors è realizzata per soddisfare i requisiti legali della Firma Elettronica Avanzata conformemente ai vincoli contenuti nel Titolo V delle Regole Tecniche (DPCM 22 Febbraio 2013)

L’identificazione del firmatario, ottemperando al succitato DPCM, viene effettuata da AF Motors che al contempo acquisirà anche i documenti dello stesso conservandoli per venti (20) anni. 

La soluzione implementata garantisce poi al firmatario un processo sicuro e verificabile ed un’associazione univoca tra il firmatario e la firma elettronica che viene raccolta nel processo implementato.

Tutto ciò è reso possibile tenendo presente che la documentazione da firmare verrà inviata esclusivamente ad un indirizzo e-mail comunicato dal firmatario nella fase di identificazione in modo che lo stesso, quando deciderà di procedere con la firma, riceverà via SMS una One Time Password (OTP, un codice random spendibile in un definito arco temporale) ad un numero di cellulare a lui appartenente anch’esso comunicato in fase di identificazione.

Solo dopo che il processo implementato avrà verificato la correttezza dell’OTP ricevuto sul cellulare precedentemente registrato si potrà procedere con la firma, ed è questo uno dei punti qualificanti di tutto il processo.

Il cellulare si può considerare, infatti, a tutti gli effetti come il dispositivo di sicurezza abilitante alla firma.

La firma del documento potrà essere così ricondotta alla volontà del firmatario che prima ha ricevuto il documento su un proprio indirizzo di e-mail e che poi ha utilizzato il codice OTP, ricevuto sul proprio cellulare, per confermare la sua volontà di sottoscrivere il documento.

Si evince quindi che la sottrazione, il furto, l’appropriazione indebita, lo smarrimento o l’uso non autorizzato del mobile in quanto dispositivo di sicurezza dovrà essere immediatamente comunicato ad AF Motors in modo che non possano esserci rischi connessi con l’utilizzo di questi dispositivi da parte di soggetti diversi da quelli originariamente identificati.

La procedura, in ogni caso, non consente l’invio al Cliente di un OTP ad un numero di cellulare che non sia stato precedentemente censito. Pertanto, anche nel caso di semplice sostituzione del cellulare da parte del suo legittimo proprietario, prima di avviare un processo di firma sarà necessario procedere con la registrazione del nuovo numero secondo le politiche previste da AF Motors e solo al termine delle stesse procedere con la firma.

Una sostituzione repentina del numero di cellulare a cui inviare l’OTP non è invece prevista in alcun caso, ritenendo questa procedura pericolosa e non sicura contro un eventuale tentativo di furto d’identità (un soggetto diverso dal firmatario che cerca di fornire un proprio numero telefonico dopo essere entrato in qualche maniera in possesso dell’e-mail del destinatario originale).

Su queste basi si può affermare che il processo di firma è assolutamente conforme alle regole tecniche in quanto:

  • È garantita la connessione univoca della firma al firmatario, già identificato previa presentazione di un documento di identità valido, attraverso l’invio del documento oggetto di firma all’indirizzo -mail del firmatario e di un OTP al cellulare dello stesso;
  • L’integrità del documento informatico sottoscritto con processo FEA è attestata attraverso l’impiego di tecnologie crittografiche e di algoritmi di hash (il controllo della corrispondenza tra un’impronta ricalcolata e quella “sigillata” all’interno delle firme permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma); infine di un’evidenza temporale che attesti in modo preciso la data e ora in cui la firma è stata apposta;
  •  Il documento una volta firmato verrà inviato ad un sistema di conservazione a norma dal quale potrà essere sempre recuperato in caso di necessità;
  • Infine la Riconducibilità del documento firmato alla volontà del Cliente è garantita da un insieme di dati incapsulati in un file (che chiameremo “Summary o Certificato di Completamento”). In tale Certificato di Completamento verranno registrate tutte le principali attività legate alla vita del documento (ad esempio mail utilizzata per l’invio, numero cellulare, ora di invio del codice OTP ed eventuali azioni specifiche eseguite dal firmatario sul documento)

     7.      Revoca del Servizio FEA.   (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h)

Le presenti Condizioni sono da intendersi a tempo indeterminato.

Il Cliente può revocare, in qualsiasi momento, il consenso all’uso della firma elettronica avanzata e preferire quella tradizionale su carta per determinati documenti, chiedendo di firmare su carta il documento che gli è stato sottoposto.

  1. Limiti d’uso della Firma Elettronica Avanzata (DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la “FEA” possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Cliente ed il Soggetto Erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata.

  1. Tutela Assicurativa

AF Motors ha stipulato una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile in conformità all’art 57 comma 2 del DPCM che recita quanto segue:

“Il soggetto che eroga soluzioni di Firma Elettronica Avanzata si impegna a stipulare una polizza assicurativa, con società abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, per la copertura dei rischi dell’attività svolta e dei danni a tutela delle parti (Firmatari ed i Terzi) per almeno Euro 500.000,00(cinquecentomila/00).”

  1. Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all’esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di residenza o domicilio del Cliente.

Assistenza AF Motors